martedì, agosto 22, 2006
Codice della strada
Dal Codice della strada:
http://www.comune.torino.it/ambiente/bici/bici-cds.html
"Art. 68. Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi.
1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.
2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1.
...
6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'articolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90.
..."
Questo implica che una bicicletta per girare in strada DEVE essere equipaggiata di 2 freni, di un campanello, di rifrangenti su tutta la bici e di luci nelle ore notturne.
Mi segnala "Halvermann", che si definisce un "Rotafissaro romano tranquillo", secondo il "Regolamento di attuazione", art.223 "Dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica dei velocipedi" al comma 1 è scritto: "I dispositivi indipendenti di frenatura, l'uno sulla ruota anteriore e l'altro su quella posteriore, possono agire sia sulla ruota (pneumatico o cerchione) sia sul mozzo, sia, in genere, *sugli organi di trasmissione* (nota bene "organi di trasmissione"); mentre il comma 2 recita: Il comando del freno può essere tanto a mano quanto a pedale (nota bene il..."a pedale").
Da questi 2 commi si intuisce che il freno a pedale e quindi il sistema di ruota fissa usato come freno è legalmente accettato come freno posteriore.
Tutti quanti sappiamo che praticamente nessuna bici in circolazione ha tutti questi dispositivi, tantomeno una fissa da pista MA se troviamo un vigile con la luna storta ci può multare.
Ciclista avvisato ...
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